NOVITÀ APPORTATE DALLA LEGGE N. 215/2021 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 146/2021 AL D.LGS 81/2008 IN MERITO AI PREPOSTI
Con la L. 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 vengono fissati nuovi obblighi nell’ambito del modello organizzativo dell’azienda per la gestione dei rischi e le attività di vigilanza sull’applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni tutela della salute dei lavoratori
Si stabilisce L’OBBLIGO, per datore di lavoro e dirigenti di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del Testo Unico D.Lgs. n. 81/08.
Il richiamato art. 19, comma 1, del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro viene modificato per prevedere che il preposto ha il dovere di:
– sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
– sovrintendere e vigilare sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.
Pertanto è obbligatoria la formazione dei preposti il cui aggiornamento passa da 5 anni a due anni.
Il datore di lavoro che ha già nominato i preposti e formati deve avviarli all’aggiornamento se la formazione ha già raggiunto o superato i 2 anni
La formazione va effettuata interamente in presenza e per l’aggiornamento non è più previsto l’aggiornamento in modalità e-learning ma solo in presenza.
Invitiamo tutte le ditte a contattarci per programmare, in relazione alle esigenze produttive proprie di ciascuna attività, i percorsi formativi obbligatori.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gratuite potete contattarci ai numeri 0425/590715 – 342 7507364 o inviare una mail a info@studioagm.eu
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