Privacy: Datore di lavoro non può chiedere ai dipendenti vaccinaZIONE Covid-19.

Autore: Gianni Maragna

Marzo 9, 2021

Lo dice il garante della privacy in risposta ad alcune FAQ relative al trattamento dei dati personali di vaccinazione Covid-19 dei dipendenti di imprese, enti e amministrazioni pubbliche.


Per il Garante in attesa di un intervento del legislatore nazionale che valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, allo stato, nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi comprese l’inidoneità a svolgere alcune mansioni.

Nelle Faq è spiegato che il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Ciò non è consentito dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria.

In pratica il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali.

In particolare il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo (considerando 43 del Regolamento).


Il datore di lavoro può solo acquisire,  i giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente (che potrà invece verificare nella propria anamnesi se il lavoratore risulti o meno vaccinato).

Il Garante ha chiarito inoltre che – in attesa di un intervento del legislatore nazionale che eventualmente imponga la vaccinazione anti Covid-19 quale condizione per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni – nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” previste per tali ambienti lavorativi (art. 279 del d.lgs. n. 81/2008) che prevedono anche. tra l’altro, l’inidoneità a svolgere determinate mansioni.

Il datore di lavoro deve quindi limitarsi attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità.


Autore: Gianni Maragna

Laureato in Scienze Forestali, iniziò il mio lavoro progettando percorsi naturalistici. Nel 1994 con l'avvento del D.Lgs. 626/94 inizio ad aprire un nuovo servizio grazie all'aiuto di altri amici che operano nel settore della prevenzione infortuni. Nel 1996 mi specializzo nel settore della certificazione di qualità con tesina di studio inerente al settore HACCP. Dal 2000 mi specializzò nel settore della Sicurezza nei Cantieri Edili, iniziando a ricoprire il ruolo di Coordinatore, inoltre nello stesso anno acquisisco la qualifica di tecnico della prevenzione incendi. Non accontentandomi mai, sempre nello stesso anno acquisisco la qualifica di tecnico competente in acustica e mi iscrivo al primo Master in Sicurezza sul Lavoro.

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