LAVORATRICI MADRI: DIVIETI E INTERDIZIONE ANTICIPATA/POST PARTUM
Documento normativo sui lavori vietati alle lavoratrici madri e sulla richiesta di interdizione anticipata/post partum dal lavoro per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino ai sensi dell’Art. 17 c.2 lett a) o b) del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151.
Il divieto di adibire al lavoro le donne di cui all’Art. 16 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e’ anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli ai sensi dell’Art. 16 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151.
L’Art. 7 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 riporta i riferimenti per i lavori vietati tra i quali quelli pericolosi, faticosi ed insalubri (allegato A e B dello stesso).
Istanza INL:
1. Istanza del datore INL Richiesta di interdizione anticipata/post partum dal lavoro per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 – art. 17, comma 2, lett. b) e c) (istanza del datore)
2. Istanza lavoratrice INL Richiesta di interdizione anticipata/post partum dal lavoro per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 – art. 17, comma 2, lett. b) e c) (istanza lavoratrice)
Il divieto di adibire al lavoro le lavoratrici madri può essere così temporalmente schematizzato (caso generale, salvo specifici):
Fig. 1 – Divieto di adibire al lavoro le donne (Art. 16) Congedo di maternità
(*) Secondo disposizioni medico specialista del SSN o medico competente (Art. 16 c. 1.1) in alternativa a (Art. 16 c.1) previa attestazione
Fig. 2 – Estensioni su Comunicazione / Istanza lavoratrice / Datore di lavoro / d’ufficio
(*) Secondo disposizioni medico specialista del SSN o medico competente (Art. 16 c. 1.1) in alternativa a (Art. 16 c.1) previa attestazione
(**) Estensione divieto per lavori gravosi o pregiudizievoli (Art. 17. c.1)
(***) Estensione interdizione post parto fino a 7 mesi (Art. 6. c.1) ai sensi (Art. 12 c.1 e 2) / Valutazione dei rischi
D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 Art. 6. Tutela della sicurezza e della salute (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1; legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9)
1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di eta’ del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 8.
2. La tutela si applica, altresi’, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di eta’.
3. Salva l’ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternita’, in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanita’ di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purche’ prescritte secondo le modalita’ ivi indicate.
Art. 7. Lavori vietati (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)
1. E’ vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell’allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l’elenco di cui all’allegato A.
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell’elenco di cui all’allegato B.
3. La lavoratrice e’ addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale e’ previsto il divieto.
4. La lavoratrice e’, altresi’, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, puo’ disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all’articolo 17.
7. L’inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 e’ punita con l’arresto fino a sei mesi.
D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 Art. 11. Valutazione dei rischi (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell’ambito ed agli effetti della valutazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all’allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell’Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
2. L’obbligo di informazione stabilito dall’articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
Art. 12. Conseguenze della valutazione (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)
1. Qualora i risultati della valutazione di cui all’articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinche’ l’esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro.
2. Ove la modifica delle condizioni o dell’orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall’articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che puo’ disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all’articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all’articolo 17.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall’articolo 7, commi 1 e 2.
4. L’inosservanza della disposizione di cui al comma 1 e’ punita con la sanzione di cui all’articolo 7, comma 7.
Art. 13. Adeguamento alla disciplina comunitaria (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, articoli 2 e 8)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita’, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell’Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonche’ dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l’attivita’ svolta dalle predette lavoratrici.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, nonche’ a modificare ed integrare gli elenchi di cui agli allegati B e C, in conformita’ alle modifiche alle linee direttrici e alle altre modifiche adottate in sede comunitaria.
Art. 14. Controlli prenatali (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)
1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami.
Art. 15. Disposizioni applicabili (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)
1. Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonche’ da ogni altra disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Capo III Congedo di maternita’
Art. 16 Divieto di adibire al lavoro le donne (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)
1. E’ vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all’articolo 20; (1)
d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternita’ dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi. (2) (3)
1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, e’ riconosciuta alle lavoratrici la facolta’ di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonche’ in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternita’, le lavoratrici hanno facolta’ di riprendere in qualunque momento l’attivita’ lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.
Art. 16-bis (Rinvio e sospensione del congedo di maternita’).
1. In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternita’ per il periodo di cui all’articolo 16, comma 1, lettere c) e d), e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino.
2. Il diritto di cui al comma 1 puo’ essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed e’ subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilita’ dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attivita’ lavorativa. (2)(3)
Art. 17 Estensione del divieto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)
1. Il divieto e’ anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all’emanazione del primo decreto ministeriale, l’anticipazione del divieto di lavoro e’ disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all’articolo 7, comma 6, e all’articolo 12, comma 2, per uno o piu’ periodi, la cui durata sara’ determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12. (4)
3. L’astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 e’ disposta dall’azienda sanitaria locale, con modalita’ definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell’accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovra’ essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell’istanza della lavoratrice. (4)
4. L’astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 e’ disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attivita’ di vigilanza emerga l’esistenza delle condizioni che danno luogo all’astensione medesima. (4)
5. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono definitivi. (4)
Art. 18. Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)
1. L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 e’ punita con l’arresto fino a sei mesi
Nota (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 – 7 aprile 2011, n. 116 (in G.U. 1a s.s. 13/4/2011, n. 16), ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 16, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della paternita’, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consente, nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare”.
Nota (2) Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 ha disposto: – (con l’art. 26, comma 2) che la presente modifica si applica in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015 medesimo; – (con l’art. 26, comma 3) che “Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 e’ condizionato alla entrata in vigore di decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, che individuino adeguata copertura finanziaria”; – (con l’art. 26, comma 4) che “Nel caso in cui non entrino in vigore i provvedimenti di cui al comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e con riferimento alle giornate di astensione riconosciute a decorrere dall’anno 2016, le disposizioni modificate dagli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 si applicano nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto”.
Nota (3) Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 nel modificare l’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 15 giugmo 2015, n. 80 ha conseguentemente disposto (con l’art. 43, comma 2) che “I benefici di cui agli articoli dal 2 al 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono riconosciuti anche per gli anni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 27 del predetto decreto legislativo”.
Nota (4) Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l’art. 15, comma 1, alinea) che le modifiche di cui al presente articolo decorrono dal 1° aprile 2012.
MISURE DI PREVENZIONE Il datore di lavoro deve in collaborazione con il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) consultato il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza (RLS), identificare le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o l’allattamento. Inoltre deve, integrare il Documento di valutazione dei rischi (DVR) (art. 28 d.lgs. 81/2008) con l’analisi e l’identificazione delle operazioni incompatibili, indicando per ognuna di tali mansioni a rischio le misure di prevenzione e protezione che intende adottare nel caso di gravidanza: n modifica delle condizioni di lavoro e/o dell’orario di lavoro; n spostamento delle lavoratrici ad altra mansione non a rischio; e ove non possibile, deve fare richiesta agli Enti competenti di interdizione anticipata dal lavoro.
Fonte :
Certifico Srl
D.lgs. 151/2001 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53: – art. 6 tutela della sicurezza e della salute; – art. 7 lavori vietati; – art. 8 esposizione a radiazioni ionizzanti.
D.lgs. 81/2008, Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i: – art. 28 oggetto della valutazione dei rischi; – art. 41 sorveglianza sanitaria.
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