D.Lgs. 1 Giugno 2020 n.44 per la protezione dei lavoratori dai Rischi di Esposizione ad Agenti Cancerogeni
Con la Direttiva 2004/37/CE e la modifica apportata dalla Diretti (UE) 2019/130 si è voluto ampliare lo spettro di protezione di lavoratori dall’esposizione al rischio cancerogeno durante il lavoro, andando ad individuare nuove sostanze e processi che possono indurre allo sviluppo di un tale rischio.
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 9.6.2020 il Decreto Legislativo del 1 giugno 2020, n. 44 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”.
Il D.Lgs. 1 giugno 2020 n. 44 introduce 11 nuove sostanze cancerogene, 1 nuovo processo e modificando il c. 6 dell’Art. 242 relativo alla Sorveglianza sanitaria e gli allegati XLII e IIXLI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sostituiti dagli allegati I e II del presente decreto.
Infatti il comma 6 dell’articolo 242 del TU viene sostituito dal seguente:
«6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessita’ che la stessa prosegua anche dopo che e’ cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresi’, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunita’ di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attivita’ lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.».
Il decreto ha introdotto delle nuove sostanze cancerogene come: i composti di cromo VI, Fibre ceramiche refrattarie, Polvere di silice cristallina respirabile, Ossido di etilene , 1,2-Epossipropano, Acrilammide, 2-Nitropropano, o-Toluidina, 1,3-Butadiene, Idrazina, Bromoetilene.
Il decreto ha inoltre indicato tra l’elenco di sostanze, miscele e processi introdotti i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.
Con il D.Lgs. 1 giugno 2020 n. 44 sono state apportate delle modifiche anche agli allegati XLII e XLIII art. 2 D.Lgs. n. 81/2008 sostituiti dagli allegati I e II del presente decreto.
Per quanto riguarda la silice, pertanto, le imprese edili che effettuano lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da demolizioni, operazioni di taglio dei pavimenti, sabbiatura, levigatura, ecc., si troveranno a dover modificare il documento di valutazione dei rischi, nel paragrafo dedicato agli agenti cancerogeni, nonché la formazione e l’informazione dei lavoratori e l’adozione di specifiche misure di prevenzione e protezione.
Il datore di lavoro dovrà effettuare la valutazione dell’esposizione all’agente, tenendo conto delle lavorazioni, della durata, della frequenza, dei quantitativi, della concentrazione, dovrà mettere in atto le adeguate misure preventive e protettive e provvedere.
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