Cosa bisogna sapere e cosa fare in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
Chi deve osservare il Decreto 81/2008?
- Tutte le imprese con lavoratori subordinati (anche se part-time, a tempo determinato, con contratto di apprendistato, ecc.)
- Le società senza dipendenti ma con più di un socio che presta attività lavorativa in azienda
- Le imprese familiari con dipendenti o collaboratori non indicati nell’atto costitutivo
Quali sono i principali adempimenti?
1) RSPP – Designare e formare Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Il datore di lavoro può designare quale RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione):
- sé stesso (per aziende sino a 200 addetti);
- un socio (anche privo di rappresentanza legale);
- un dipendente;
- un soggetto esterno all’azienda.
Se designa persona diversa da sé stesso occorre che questa sia in possesso di titolo di studio di scuola media superiore.
Il RSPP deve frequentare apposito corso di formazione: durata compresa tra 16 e 48 ore se il titolare designa se stesso; negli altri casi la durata varia in ragione dell’attività svolta dall’azienda (es.: 100 ore per attività commerciali, alberghi, ristoranti, bar, uffici).
E’ sempre obbligatoria la frequenza di corsi di aggiornamento (per i datori di lavoro: 6/10/14 ore ogni cinque anni in base al gruppo di appartenenza dell’azienda).
2) DVR – Effettuare la valutazione dei rischi
Consiste nell’individuare:
- tutti i rischi per la salute e la sicurezza delle persone che operano in azienda;
- le misure di prevenzione adottate per eliminare (o ridurre) i rischi presenti;
- il programma di miglioramento.
La valutazione del rischio è redatta sempre in forma scritta:
- le aziende con sino a dieci lavoratori possono redigere un documento semplificato, detto “procedure standardizzate”;
- le aziende con più di dieci lavoratori redigono il “documento di valutazione del rischio” (se fino a 50 lavoratori e senza esposizione a rischio chimico possono adottare le “procedure standardizzate”).
La documentazione è conservata in azienda a disposizione dell’organo di vigilanza.
Occorre garantire la presenza di almeno un addetto per ogni unità locale durante l’intero orario di svolgimento dell’attività, in tutte le giornate lavorative.
La designazione è fatta in forma scritta e conservata in azienda.
Devono essere adottate misure di prevenzione e presidi di intervento quali estintori e cassetta primo soccorso.
3) Prevenzione incendi e primo soccorso – Presidi e addetti
La durata del corso di formazione varia in ragione dell’attività svolta dall’azienda: 8 ore in caso l’azienda sia in possesso di un Certificato Prevenzione Incendi, 4 ore negli altri casi.
La durata del corso di formazione per le attività commerciali, della ristorazione e alberghiere è di 12 ore. Ogni 3 anni occorre frequentare un corso di aggiornamento della durata di 4 ore.
4) Formazione dei Lavoratori
Tutti lavoratori devono frequentare un corso in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro della durata minima di 8 ore, con aggiornamento ogni cinque anni di 6 ore.
I lavoratori che utilizzano carrelli elevatori, gru, pale meccaniche devono frequentare appositi corsi di formazione di durata compresa tra 8 e 22 ore (ogni 5 anni occorre frequentare un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore).
5) Medico del Lavoro
Alcuni lavoratori (quali magazzinieri, cameriere ai piani, cuochi, video terminalisti) devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte di un Medico Competente.
La sorveglianza sanitaria si attua mediante una visita preventiva e successive visite periodiche. La visita preventiva, detta di “idoneità alla mansione”, è finalizzata ad accertare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato. Può dar luogo a tre diversi responsi: IDONEO, PARZIALMENTE IDONEO, INIDONEO.
Se idoneo il lavoratore è successivamente sottoposto a visite periodiche, la cui frequenza è stabilita dalla normativa vigente o, in alcune situazioni, dal Medico del lavoro.
Le visite mediche comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche, mirati al rischio cui il lavoratore è soggetto, ritenuti necessari dal Medico Competente.
I relativi costi sono integralmente a carico del datore di lavoro.
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