Autoriparatori “Lavorare sui motori elettrici” Norma CEI EN 11-27 Corso qualifica PES – PAV- PEI
In relazione a quanto previsto dalla normativa vigente le attività su parti in tensione, o fuori tensione siano esse basse 12 /24 volt che più alte presuppone una qualifica dell’operatore introdotta anche dalla CEI 11/27. Non a caso nell’ultimo periodo le case automobilistiche per le officine prevedono l’obbligo formativo secondo la CEI 11/27.
L’abilitazione si ottiene seguendo uno specifico corso di formazione.
Il percorso formativo consiste nell’apprendere le seguenti conoscenze:
- conoscenze teoriche per eseguire lavori elettrici fuori tensione e sotto tensione;
- conoscenze e capacità necessarie all’operatività;
- conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione.
Sono previsti due profili per i corsisti: PES (Persona esperta) e PAV (Persona avvertita).
Il profilo operatore PES può eseguire i lavori di riparazione e manutenzione in autonomia; il profilo operatore PAV può eseguire gli stessi lavori, ma soltanto sotto la supervisione di un operatore PES.
La costruzione o assemblaggio di componentistica elettrica, la sua installazione e il successivo collaudo e prove partiche di funzionalità , nonché la manutenzione e riparazione delle vostre macchine rientra per sua natura tra i lavori elettrici così come sono definiti dalla Norma CEI 11‐27 IV edizione, e non essendoci oggi norme specifiche del settore se non qualche progetto di Norma che si allinea alle procedure della CEI 11‐27, l’esposizione al rischio elettrico può essere affrontato seguendo adeguate procedure di lavoro e adeguati equipaggiamenti (attrezzature, strumentazione, dpi, ecc.) dettati dalla sopracitata Norma. I temi trattati durante il corso riguardano le conoscenze di base e i principali aspetti tecnici relativi al rischio elettrico, con particolare riguardo alla formazione del personale che dovrà operare su questa componentistica. L’art. 80 del D. Lgs. 81/08 definisce gli obblighi del datore di lavoro per la salvaguardia dei lavoratori dai rischi di natura elettrica connessi con l’utilizzo e la presenza di macchinari, apparecchiature e impianti elettrici. Le sanzioni per la violazione dell’articolo 80 del D. Lgs. 81/08 sono state modificate dall’art. 20, lett. n), del D. Lgs. 151/2015 (attuazione Jobs Act), che ha introdotto sanzioni anche per il comma 1 e per il comma 3-bis, finora non previste.
Quindi in base alle nuove modifiche ed integrazioni occorse all’art. 87 del D. Lgs. 81/08, che riporta le sanzioni a carico del datore di lavoro per i rischi connessi con impianti ed apparecchiature elettriche, la violazione dell’art. 80 del medesimo decreto viene cosi sanzionata:
– arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione del comma 1, art. 80 (obbligo di adottare le misure necessarie ad eliminare e/o ridurre i rischi di natura elettrica da parte del datore di lavoro);
– arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo 80, comma 2 (valutazione dei rischi);
– arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione dei commi 3 e 3-bis, art. 80 (adozione delle procedure tecniche ed organizzative necessarie a seguito della valutazione dei rischi, e delle misure necessarie ad assicurare che tali procedure rispondano alle disposizioni normative e legislative vigenti).
Il NS studio mette a disposizione un corso dedicato a tale obbligo unitamente alla acquisizione della qualifica secondo la norma CEI 11/27 dei vostri operatori.
Per iscrizioni o informazioni chiamare in studio allo 0425 59 017 15 – 342 7507364 o via mail info@studioagm.eu
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