D.L. 4/5/23: FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL DATORE DI LAVORO
Richiesta l’attestazione della formazione all’uso delle attrezzature anche per il datore di lavoro
Tra le novità introdotte dal Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 vi è anche la modifica all’articolo 73 del D.lgs. 81/08 : “Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.” Il comma è peraltro sanzionato con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro.
QUALI SONO LE ATTREZZATURE PER CUI IL DATORE DI LAVORO DEVE POSSEDERE LA FORMAZIONE E L’ADDESTRAMENTO?
Il nuovo comma 4-bis prevede che il datore di lavoro, oltre alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione indicate nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, sia formato e addestrato per quelle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7. Queste attrezzature sono quelle che, per il loro impiego, richiedono conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici.
Il decreto non ne fornisce un elenco, si può ritenere che siano tutte le attrezzature per le quali, qualora l’operatore non risulti appositamente formato e addestrato, corra il rischio di un grave infortuno.
La formazione può essere svolta solo da parte di personale qualificato. La Formazione andrà registrata su di un apposito registro.
Per formare il DATORE DI LAVORO CONTATTACI ai numeri 0425/590715 – 342 7507364 o invia una mail a info@studioagm.eu
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