COOKIE: LE NUOVE LINEE GUIDA 2022 DEL GARANTE PRIVACY

Autore: Gianni Maragna

Dicembre 15, 2021

COOKIE: LE NUOVE LINEE GUIDA 2022 DEL GARANTE PRIVACY


A partire dal 9 gennaio 2022, i titolari di tutti i siti web devono recepire le nuove Linee Guida sui Cookie emanate dal Garante Privacy il 10 giugno 2021. Un adeguamento necessario per seguire le corrette modalità di acquisizione del consenso on-line degli utenti. 

Il documento aggiorna le indicazioni già contenute nel precedente provvedimento del Garante in materia (n. 229 dell’8 maggio 2014). Tra le novità previste, le più rilevanti riguardano i requisiti del consenso imposti dal Regolamento: per l’utilizzo di alcuni cookie, infatti, il titolare del sito deve ottenere il consenso dell’utente, che deve essere libero, specifico e manifestato in maniera inequivocabile. 

L’obiettivo delle Linee Guida è rafforzare il potere decisionale degli utenti con riguardo ai loro dati personali. 

Per esempio, il Garante affronta le criticità operative del cosiddetto “scrolling” (scorrimento della pagina web) come metodo di acquisizione del consenso: si tratta di una attività di per sé non adatta a consentire l’inequivocabile manifestazione del consenso. Inoltre, il Garante tratta la questione del “cookie wall”, quel meccanismo automatico con cui per accedere al sito si è obbligati a dare il consenso al trattamento dei dati personali: risulta evidente che anche in questo caso la manifestazione dell’interessato risulta estorta senza possibili alternative, per cui la scelta non può considerarsi libera.  


Aggiornare il proprio sito internet alle nuove disposizioni rappresenta innanzitutto un modo per evitare eventuali sanzioni da parte del Garante. Lo scorso 22 dicembre infatti, l’Autorità ha emanato il Piano di attività ispettiva per il primo semestre 2022. Non è un caso che, tra le tematiche su cui si concentrerà l’attività di controllo, sia indicato “il trattamento di dati personali svolti da piattaforme e siti web in ordine alla corretta gestione dei cookie”. 

Nel dettaglio, si parla di sanzioni pecuniarie pesanti, già previste dal provvedimento del 2014, perché: 

  • In caso di mancata o non idonea informativa è prevista una sanzione da 6.000 a 36.000 euro; 
  • In caso di installazione dei cookie senza consenso dell’interessato, la sanzione va da 10.000 a 120.000 euro. 

Autore: Gianni Maragna

Laureato in Scienze Forestali, iniziò il mio lavoro progettando percorsi naturalistici. Nel 1994 con l'avvento del D.Lgs. 626/94 inizio ad aprire un nuovo servizio grazie all'aiuto di altri amici che operano nel settore della prevenzione infortuni. Nel 1996 mi specializzo nel settore della certificazione di qualità con tesina di studio inerente al settore HACCP. Dal 2000 mi specializzò nel settore della Sicurezza nei Cantieri Edili, iniziando a ricoprire il ruolo di Coordinatore, inoltre nello stesso anno acquisisco la qualifica di tecnico della prevenzione incendi. Non accontentandomi mai, sempre nello stesso anno acquisisco la qualifica di tecnico competente in acustica e mi iscrivo al primo Master in Sicurezza sul Lavoro.

Articoli correlati

FORMAZIONE HACCP ONLINE

FORMAZIONE HACCP ONLINE

FORMAZIONE HACCP ONLINE I lavoratori che operano nella filiera alimentare devono conseguire l’Attestato HACCP, si tratta di una certificazione che attesti la loro preparazione in...

leggi tutto

Commenti

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Hai ancora dei dubbi?

contattaci tramite questo form per avere maggiori informazioni o richiedere il tuo check-up gratuito

Privacy

14 + 14 =