Controllo periodico delle scaffalature di stoccaggio

Autore: Gianni Maragna

Settembre 1, 2021

Controllo periodico delle scaffalature di stoccaggio


Le scaffalature metalliche sono da considerarsi a tutti gli effetti attrezzature di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. Il Datore di Lavoro è quindi tenuto a rispettare gli obblighi generici in merito alle attrezzature di lavoro ed in particolare quelli contenuti nel Titolo III mettendo a disposizione dei suoi collaboratori attrezzature conformi alle normative vigenti in materia.

In generale il Datore di Lavoro deve quindi:

  • garantire che installazione e utilizzo avvengano in conformità alle istruzioni d’uso del fabbricante, istruzioni che devono sempre e comunque essere presenti in azienda;
  • garantire che a seguito dell’installazione venga eseguito un collaudo iniziale dell’attrezzatura;
  • garantire l’idonea manutenzione, tramite la redazione di un piano, al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza.

Per mantenere un magazzino in totale efficienza e sicurezza e non esporre i datori di lavoro, i lavoratori, gli utenti e i clienti a rischi prevenibili è indispensabile effettuare periodicamente le ispezioni previste dalla normativa UNI-EN 15635, che hanno il preciso scopo di accertare il buono stato delle scaffalature e più in generale dei sistemi di stoccaggio delle merci.

La norma UNI EN 15635 stabilisce che l’utilizzatore dovrebbe considerare che regolari verifiche della struttura della scaffalatura devono essere effettuate durante l’arco di vita della stessa. La verifica deve essere effettuata da un tecnico esperto ad intervalli non superiori ai 12 mesi. Al termine dell’ispezione deve essere rilasciato un resoconto scritto con le osservazioni e gli interventi necessari per ridurre al minimo i rischi. In tale resoconto viene riportata la valutazione e la classificazione dei danni suddivisa in 3 livelli:

  • Livello di danno verde: i componenti della scaffalatura sono sicuri e idonei all’uso, all’azienda è richiesto un semplice monitoraggio della struttura e un controllo dopo 12 mesi;
  • Livello di danno giallo: è necessario un rapido intervento, entro e non oltre 30 giorni, per sostituire i componenti danneggiati, la scaffalatura deve essere temporaneamente scaricata in vista dell’intervento locale proposto;
  • Livello di danno rosso: segregare, mettere in sicurezza l’area e scaricare immediatamente la scaffalatura per eseguire l’intervento suggerito immediatamente.

Il documento rilasciato costituisce la prova della regolare verifica e corretta manutenzione delle scaffalature, pertanto deve essere conservato dall’azienda ed esibito nel caso di ispezioni da parte dell’autorità competente.

L’azienda deve anche nominare e preparare adeguatamente una persona responsabile della sicurezza delle attrezzature di stoccaggio (PRSES). Generalmente tale figura è interna all’azienda e ha il compito di effettuare dei controlli visivi (ad es. settimanalmente) e controlli un po’ più approfonditi (ad es. ogni 6 mesi) per rilevare eventuali problemi.


ESTRATTO DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E NORME UNI EN 15629 E 15635

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’ art. 70, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adatte a tali scopi – Art. 71 comma 1) del D.Lgs. 81/08.

2. Il datore di lavoro al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’ uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’ Allegato VI. (es. adeguati paraurti a protezione dei montanti della scaffalatura, per evitare il loro danneggiamento in seguito ad urti accidentali con carrelli elevatori in fase di carico e scarico). – Art. 71 comma 3) del D.Lgs. 81/08

3. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè le attrezzature di lavoro siano: oggetto di idonea manutenzione al fine di garantirne nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui l’ articolo precedente e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione; – Art. 71 comma 4)lettera a) punto 2 del D.Lgs. 81/08

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè siano curati la tenuta e l’ aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto – Art. 71 comma 4) lettera B9 de D.Lgs. 81/08

5. Il datore di lavoro provvede affinchè: b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1. a controlli periodici secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica o desumibili dai codici di buona prassi; 2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. c) i controlli le cui lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conversazione e l efficienza ai fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devoo essere effettuti da persona competente – At. 71 comma 8) del D.Lgs.81/08

6. L’ utilizzatore dovrebbe considerare che verifiche regolari della struttura della scaffalatura, durante il suo ciclo di vita, a regolari ispezioni al fine di assicurare che ogni danno occorso sia riparato o sostituito con nuove parti identiche dello stesso produttore – App. A, lett.I) UNI EN 15629:20097. L’ utilizzatore dovrebbe considerare che verifiche regolari della struttura della scaffalatura devono essere condotte durante il suo ciclo di vita, includendo spiegazioni circa i livelli di danno “verde”, “ambra” e “rosso”, l fine di assicurare che ogni danno che necessita di un intervento immediato sia eliminato celermente attraverso la sostituzione del componente danneggiato con uno identico dello stesso costruttore – par. 9.2, lett. P) UNI EN 15635:2009

Autore: Gianni Maragna

Laureato in Scienze Forestali, iniziò il mio lavoro progettando percorsi naturalistici. Nel 1994 con l'avvento del D.Lgs. 626/94 inizio ad aprire un nuovo servizio grazie all'aiuto di altri amici che operano nel settore della prevenzione infortuni. Nel 1996 mi specializzo nel settore della certificazione di qualità con tesina di studio inerente al settore HACCP. Dal 2000 mi specializzò nel settore della Sicurezza nei Cantieri Edili, iniziando a ricoprire il ruolo di Coordinatore, inoltre nello stesso anno acquisisco la qualifica di tecnico della prevenzione incendi. Non accontentandomi mai, sempre nello stesso anno acquisisco la qualifica di tecnico competente in acustica e mi iscrivo al primo Master in Sicurezza sul Lavoro.

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