Verifica e controlli impianti di aria compressa
Obblighi di legge per la messa in servizio, la sicurezza e la manutenzione degli impianti
L’utilizzatore e in particolare il datore di lavoro è tenuto a soddisfare le seguenti misure:
- DM 329/04 attuativo del Dlg 93/2000 che recepiva la 97/23/CE PED – Messa in servizio e successive
verifiche periodiche - Dlgs 81/08 e successive modifiche Dlgs 106/09 – Obbligo di manutenzione e controlli
- DM 147/2006 – Obbligo libretto impianto essiccatori frigoriferi – inquinamento da gas freon
Messa in servizio della nuova sala compressori
La direttiva 2014/68 UE ex 97/23 CE PED (pressure equipment directive) ha valore:
- dal 29.05.2002 per i fabbricanti
- dal 12.02.2005 per gli utenti in Italia
ed è stata inserita nel DM 329/04 che ne sancisce l’applicazione.
La direttiva riguarda le attrezzature a pressione con pressione PS e pressione massima ammissibile superiore a 0,5 bar, pertanto la quasi totalità dei compressori e dei serbatoi.
La MESSA IN SERVIZIO va eseguita in questi casi:
- per i nuovi impianti
- per gli impianti modificati
- per gli impianti traslocati
Chi deve fare la pratica
La pratica di messa in servizio è di competenza dell’utilizzatore dell’impianto, il quale deve fare una DENUNCIA all’ente competente (INAIL) per la quale sono necessari i seguenti documenti :
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: è il documento di conformità con cui ci si assume la responsabilità di aver verificato che i lavori siano stati eseguiti conformemente alle specifiche dei costruttori
- richiesta di verifica messa in servizio: è la lettera intestata ad INAIL in cui si chiede all’ente di venire a verificare l’impianto
- relazione tecnica con schema impianto: in cui si spiega ad INAIL cosa è stato montato e in che modo e le misure di sicurezza adottate
NOTA1: il fornitore del compressore è tenuto a vendere gli articoli con certificazione CE, libretti dei serbatoi, certificati di collaudo valvole, disegni, manuale uso e manutenzione con istruzioni per il montaggio dell’impianto, ma NON è di sua competenza la denuncia di messa in servizio e neppure la relazione tecnica.
NOTA2: le pratiche PED vanno firmate esclusivamente dall’utilizzatore (al quale rimane la responsabilità civile e penale in caso di problemi), anche se sono state redatte da terzi. Controlli e manutenzione, oltre che
consigliabili, rimangono comunque obbligatori (Dlgs 81/08 art 15; Dlgs 106/09 art 71).
Riutilizzo di vecchio materiale non collaudato
E’ possibile riutilizzare vecchi serbatoi e tubazioni, ma devono essere muniti di tutta la documentazione (libretti, disegni) richiesti dalla normativa.
Caso di un nuovo compressore con un vecchio serbatoio
Nel caso in cui si compri il solo compressore, mantenendo un vecchio impianto, la denuncia di messa in servizio dovrà comprendere tutto l’impianto:
- se si tratta di Recipiente Semplice PsxV<8000, per intenderci i “classici” serbatoi da 720 lt, occorrerà denunciare includendo le fotocopie del libretto e degli allegati, ma si potrà richiedere l’esclusione dalla verifica della messa in servizio
- se invece si tratta di serbatoi più grandi, occorrerà controllare che sia ancora valido l’ultimo collaudo idraulico/verifica periodica ed in caso positivo si potrà procedere con la verifica di messa in servizio
Ricapitolando: un impianto con un nuovo compressore affiancato da vecchi serbatoi è in regola se anche il secondo è in regola con le verifiche, altrimenti spesso converrà sostituire i serbatoi piuttosto che riqualificarli.
Insiemi certificati PED: caso di compressore + serbatoio disoleatore + valvola di sicurezza
Gli insiemi certificati PED sono esclusi dalla verifica della messa in servizio (che riguarda la visita del tecnico
INAIL, mentre la denuncia dell’impianto rimane obbligatoria), così come per la maggior parte dei compressori che contengono al loro interno compressore + serbatoio disoleatore + valvola di sicurezza, il tutto coperto da Certificato di insieme. In questo caso per la richiesta di ESEONERO da VERIFICA ci si basa sull’art. 5D del DM 329/04. In questo specifico caso la valvola di sicurezza del compressore va trattata nel contesto dell’insieme; in caso di sostituzione andrà rimontata con le stesse caratteristiche, senza modificarne la taratura.
Pertanto la RICHIESTA DI VERIFICA DI MESSA IN SERVIZIO diventa una DICHIARAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO CON RICHIESTA DI ESONERO DA VERIFICA, il modulo sarà identico ma si dovrà specificare che trattandosi di insieme, si richiede l’esclusione dalla verifica.
Verifiche periodiche
Un impianto di aria compressa, una volta denunciato ed avviato, andrà poi gestito nel tempo, avendo cura di fare le corrette manutenzioni indicate nei libretti.
Per legge i recipienti sotto pressione che contengono “fluidi del gruppo 2” (aria compressa) devono essere riqualificati da ASL con le seguenti cadenze :
- recipienti/insiemi contenenti gas compressi , liquefatti e disciolti o vapori diversi classificati in I e II categoria: riqualificazione con verifica funzionamento ogni 4 anni e riqualificazione con verifica integrità (collaudo idraulico o analisi spessori) ogni 10 anni
- recipienti/insiemi contenuti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi classificati in III e IV categoria, riqualificazione con verifica funzionamento ogni 3 anni e riqualificazione con verifica integrità (collaudo idraulico o analisi spessori) ogni 10 anni
Differenza tra serbatoio PED e serbatoio semplice
Riassumiamo in due tabelle la differenza nelle denunce fra un serbatoio costruito secondo CE 2009/105 (ex 87/404) e un altro costruito secondo 2014/68 ex 97/23 PED
Serbatoio/Vessel 2014/29 UE per i recipienti semplici a pressione (es. ex 87/404 – ex 2009/105) ps= pressione in bar V= volume in litri
caratteristiche | esclusi DM 329 | VERIFICA primo impianto INAIL | riqualificazione periodica AUSL | dichiarazione messa in servizio INAIL |
v <25 litri | si | no | no | no |
p< 12 bar v< 50 litri | si | no | no | no |
pxv < 8000 p < 12 bar | no | no | no | no |
pxv tra 8000 e 10000 litri p < 12 bar | no | si | no | si |
p > 12 bar | NO | si | si | si |
Serbatoio/Vessel 2014/68 UE per i serbatoi ex 97/23 PED ps= pressione in bar V= volume in litri
caratteristiche | esclusi DM 329 | VERIFICA primo impianto INAIL | riqualificazione periodica AUSL | dichiarazione messa in servizio INAIL |
v <25 litri | si | no | no | no |
p< 12 bar v< 50 litri | si | no | no | no |
pxv < 12000 p < 12 bar | no | si | no | si |
p > 12 bar | no | si | si | si |
Le vecchie valvole di sicurezza
Vanno verificate da AUSL con la stessa periodicità del serbatoio che sono preposte a proteggere.
Ricordiamo che è comunque buona norma sostituirle ogni 3/4 anni, in questo modo saprete sempre che la protezione da sovrappressioni è garantita.
Soggetti preposti alle verifiche
La 329 di fatto sancisce le responsabilità dell’utente dell’impianto e menziona dei “soggetti preposti” al controllo senza chiarire CHI siano questi soggetti preposti. E’ questo il motivo per cui i controlli da parte di AUSL sono partiti in ritardo rispetto al termine 12.02.2005 entro il quale tutti gli utenti possessori di impianti in pressione NUOVI o TRASLOCATI, avrebbero dovuto richiedere la MESSA IN SERVIZIO ad ISPESL.
ISPESL (oggi assorbito da INAIL) in quanto ente tecnico è preposto alla verifica messa in servizio e AUSL è l’ente preposto alla verifica periodica dell’impianto (prove a caldo, prove idrauliche, verifiche degli spessori)
Con DM 11 aprile 2011 è stata stabilita una modalità di effettuazione delle verifiche periodiche: AUSL o INAIL potranno avvalersi di soggetti pubblici o privati che siano qualificati allo svolgimento delle verifiche (non i venditori di compressori e di serbatoi per un conflitto di interessi).
Essiccatori frigoriferi, norme antinquinamento da gas freon
Il nuovo decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 2006 (concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di calore ed applicato a tutti gli ESSICCATORI FRIGORIFERI con quantità di gas CFC e HCFC come R12 ed R22) disciplina le modalità per la prevenzione, la riduzione e il recupero delle emissioni delle sostanze controllate da impianti e apparecchiature che le contengono e si applica agli impianti e apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono nel circuito frigorifero le sostanze controllate.
Gli impianti e le apparecchiature oggetto di questo decreto devono essere sottoposti a controllo con cadenze obbligatorie e le risultanze annotate in un apposito libretto di impianto
Nel decreto viene indicata anche la procedura da seguire in caso di indizio di fuga e quali sono le competenze richieste al personale che svolge attività di recupero e di riciclo, nonché controllo degli impianti e delle apparecchiature.
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