La Circolare del MITE proroga la sospensione dell’etichettatura ambientale.
Il MITE ha pubblicato due importanti documenti della Direzione generale per l’Economia Circolare, o ECI che prorogano la sospensione dell’etichettatura ambientale degli imballaggi.
I due documenti sono:
- Circolare del 17 maggio 2021, che chiarisce alcune problematiche connesse all’obbligatorietà dell’etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Nota del 14 maggio 2021 con i chiarimenti sulle criticità interpretative ed applicative del D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116.
La circolare del 17 maggio analizza diversi fattori. Tra le notizie più importante vi è, senza dubbio, la proroga della sospensione dell’etichettatura degli imballaggi fino al 31 dicembre 2021.
Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Il già menzionato decreto dovrà altresì prescrivere l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio da parte dell’industria interessata, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.
Questo consente un importante fascia temporale tale da consentire ai produttori di adeguare l’imballaggio e soprattutto a smaltire eventuali scorte a magazzino.
Il Decreto Mille proroghe 2021 tuttavia non deroga però sull’applicazione della Decisione 129/97/CE che impone l’obbligo di apporre su tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) la codifica identificativa del materiale.
La sospensione dell’applicazione del Decreto legislativo 116/2020 introdotta dal Decreto Mille proroghe 2021 è quindi, solamente parziale.
Attualmente il contenuto delle informazioni da apporre sull’etichetta in termini di etichettatura ambientale prevede una distinzione legata alla destinazione d’uso del prodotto stesso. ovvero:
Ove il materiale da imballaggio fosse destinato al consumatore finale, la normativa prevede l’obbligo di apporre le seguenti informazioni:
- una codifica alfanumerica identificativa del materiale conforme alla Decisione 129/97/CE, e
- chiare indicazioni che permettano di effettuare al consumatore finale una corretta raccolta differenziata dell’imballaggio.
Ove il materiale da imballaggio fosse destinato al canale B2B (quindi non al consumatore finale), la normativa prevede l’obbligo di apporre unicamente una codifica alfanumerica identificativa del materiale conforme alla Decisione 129/97/CE, lasciando un approccio volontario verso informazioni aggiuntive sulla raccolta e smaltimento.
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