Sicurezza sul lavoro: gli obblighi del datore di lavoro
L’articolo 18 del DLgs 81/08 è estremamente esaustivo e riporta tutti gli obblighi che è tenuto a rispettare il datore di lavoro nell’ambito della sicurezza sul lavoro.
La valutazione dei rischi è uno degli obblighi principali di ogni Datore di Lavoro (art.li 17, 28 e 29 D.Lgs 81/08). Per effettuare la valutazione dei rischi di una realtà lavorativa occorre individuare tutti i pericoli connessi all’attività svolta e quantificare il rischio, ossia la probabilità che ciascun pericolo si tramuti in danno, tenuto conto dell’entità del potenziale danno.
La normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro dlvo 81/08 in sintesi in capo al datore di lavoro stabilisce l’obbligo di occuparsi di designare i lavoratori incaricati della concreta attuazione delle misure di sicurezza necessarie (primo soccorso, antincendio, evacuazione)
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la Circolare n. 1 dell’11 gennaio 2018, al fine di chiarire le modalità di corretto rispetto della disciplina in materia di Sicurezza sul Lavoro.
Nello specifico, i chiarimenti si sono resi necessari alla luce della modifica normativa del D.Lgs n. 81/2008 che oggi consente a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione.
Quello che l’INL ritiene determinante sottolineare con il documento in esame è che, indipendentemente dall’estensione operata dalla norma, tale possibilità di svolgimento diretto da parte del datore di lavoro, non esonera dall’obbligo di formazione previsto in materia di primo soccorso e antincendio.
Preme ulteriormente evidenziare che la facoltà concessa al datore di lavoro non significa:
- che lo stesso svolga tali compiti da solo
- né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti dal D.Lgs. n°81/08
Pertanto, rimane in capo al datore l’obbligo di “designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Più chiaramente, il fatto che il datore di lavoro, previa adeguata formazione, possa svolgere le attività sopra descritte, non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti, lo stesso infatti, si avvarrà dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell’art. 43 comma 2 dello stesso Decreto legislativo (dimensione dell’azienda e dei rischi specifici).
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