OBBIETTIVI
L’obbiettivo di supportare l’azienda nella redazione del DVR incendio ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori, o delle persone presenti all’interno di un luogo di lavoro come attività commerciali, industriali, artigianali, scuole, enti pubblici, strutture sanitarie ecc.
Il datore di lavoro deve sempre effettuare la valutazione del rischio incendio per i luoghi di lavoro della sua impresa (commerciale, artigianale, industriale), al fine di classificarne il rischio e consentirgli di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti. La valutazione del rischio incendio rappresenta un’analisi della specifica attività, finalizzata all’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti, i beni e l’ambiente, al fine di prendere i provvedimenti che sono eventualmente necessari per salvaguardare la sicurezza dell’attività.
MODALITÀ
La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi:
- individuazione di ogni pericolo di incendio
- individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio
- eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio
- valutazione del rischio residuo di incendio
- verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio
VALIDITA’
Ai sensi del D.M. 3/9/2021 la valutazione del rischio incendio deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
DESTINATARI
Si applica ai luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 comma 1 del D.Lgs. 81/2008, ovvero i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo D.Lgs. 81/2008.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
DM 02/09/2021, DM 03 09 2021
Art 46 Dlvo 81/08
SERVIZIO DI CONSULENZA
AGM offre un servizio di consulenza e assistenza affiancandovi un professionista per l’elaborazione del DVR incendio previsto dal DM 03.09.2021, nell’ambito della gestione delle emergenze aziendali . La finalità di tale documento è quella di analizzare ed individuare eventuali possibilità di incendio, individuandone le conseguenze.