CONSULENZA PER LA REDAZIONE DVR R.O.A. RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
OBBIETTIVI
L’obbiettivo è di fornire un servizio di assistenza alle aziende per effettuare le valutazione del rischio espositivo ai ROA radiazioni ottiche artificiali (art. 181 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
L’art.181 del D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a valutare tutti i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti fisici, con lo scopo di definire le opportune misure di prevenzione e protezione a tutela dei lavoratori
L’acronimo ROA significa “Radiazioni Ottiche Artificiali”. Si tratta delle radiazioni elettromagnetiche aventi una lunghezza d’onda comprese tra 100 nm e 1 mm. A seconda della lunghezza d’onda, le ROA possono essere suddivise in 3 categorie:
- radiazioni ultraviolette
- radiazioni visibili
- radiazioni infrarosse
Le radiazioni ottiche artificiali sopra elencate possono essere emesse da molte macchine e attrezzature che ci circondano nella vita di tutti i giorni, sia all’interno degli ambienti di lavoro che in ambito domestico, quali ad esempio: schermi televisivi, monitor, display, lampade per l’illuminazione, saldature ad arco elettrico, sorgenti laser, ecc.
MODALITÀ
Gli elementi sulla base dei quali deve essere impostata la valutazione dell’esposizione a ROA sono:
a) il livello, la gamma di lunghezze d’onda e la durata dell’esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
b) i valori limite di esposizione;
c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;
e) qualsiasi effetto indiretto come l’accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
f) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
l) una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente Norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;
m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti Direttive comunitarie.
VALIDITA’
La valutazione dei rischi deve essere rielaborata in occasione di modifiche del processo lavorativo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione quando i risultati della analisi aziendale ne evidenzino la necessità.
La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici (comprese le ROA) deve venire programmata ed effettuata a cadenza almeno quadriennale,
DESTINATARI
Tutte le attività che presentano un rischio espositivo dei lavoratori alle radiazioni ottiche artificiali ROA.
Esempi di attività in cui potrebbero essere presenti tali sorgenti sono
- Dermatologia/Estetica
- Forni di fusione metalli/vetro
- Metalmeccanica (qualsiasi attività con fasi lavorative di saldatura , fotoincisione, taglio laser)
- Laboratori con lampade germicida
- Carrozzerie (se in possesso di lampade IR per essiccazione)
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Allegato XXXVII del D.Lgs. 81/08 – Limiti di esposizione alle ROA (Radiazioni Ottiche Artificiali);
Direttiva 2006/25/CE del parlamento e del consiglio del 5 aprile 2006 – Prescrizioni minime di sicurezza e di salute, relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CE);
UNI EN 14255 – 1 – 2005: Misurazione e valutazione dell’esposizione personale a radiazioni ottiche incoerenti – Parte 1: radiazioni ultraviolette emesse da sorgenti artificiali nel posto di lavoro;
UNI EN 14255 – 2 – 2006: Misurazione e valutazione dell’esposizione personale a radiazioni ottiche incoerenti – Parte 2: Radiazioni visibili ed infrarosse emesse da sorgenti artificiali nei posti di lavoro;
UNI EN 14255 – 4 – 2007: Terminologia e le grandezze da utilizzare per le misurazioni.
SERVIZIO DI CONSULENZA
AGM mette a disposizione la propria professionalità ed esperienza per supportare il datore di lavoro nella redazione del DVR ROA. Il nostro studio è in grado di supportare i propri clienti nella valutazione dell’esposizione a ROA, anche attraverso specifiche indagini strumentali (misurazioni) effettuate mediante apposita strumentazione di misura (fotoradiometro equipaggiato con appositi sensori a diverse bande di frequenza) e personale specializzato.