OBBIETTIVI
L’obbiettivo è di fornire un servizio di assistenza alle aziende per effettuare le specifiche valutazioni dei rischi da fattori cancerogeni e predisposizione del registro degli esposti , con inserimento sul portale Inail dei dati raccolti. Si fornice in particolare la consulenza e l’assistenza per la valutazione dei rischi espositivi a Polveri di Legno, Benzene, rischio cancerogeno da saldatura acciaio INOX, esposizione alla Formaldeide
esposizione alla silice, esposizione inalatoria a gas di scarico motori Diesel, esposizione a fibre di vetro, esposizione a sostanze chimiche Reprotossiche e qualsiasi altro fattore riconducibile ad un rischio cancerogeno, mutageno, teratogeno, reprotossico ecc.
MODALITÀ
In alternativa alla misurazione dell’agente chimico è possibile, e largamente praticato, l’uso di sistemi di valutazione del rischio basati su relazioni matematiche denominate “algoritmi”. Gli algoritmi (o modelli) sono procedure che assegnano un valore numerico ad una serie di fattori o parametri che intervengono nella determinazione del rischio pesando tutti i contributi. Affinché un algoritmo possa essere considerato applicabile, è necessario che possegga le seguenti caratteristiche:
individuazione precisa dei fattori che determinano il rischio
individuazione precisa del peso dei fattori di rischio
essere descritto da funzione matematica che correla tutti i fattori tra loro
individuazione della scala dei valori dell’indice in funzione del livello del rischio
Il modello utilizzato è quello presentato dalla Regione Emilia Romagna e finora vi hanno aderito le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana e Veneto.
Il rischio R per le valutazioni del rischio derivanti dall’esposizione ad agenti chimici pericolosi è il prodotto del pericolo P per I’esposizione E (Hazard x Exposure).
R = P x E
Il pericolo P, rappresenta l’indice di pericolosità intrinseca di una sostanza o di un preparato, che nell’applicazione di questo modello viene identificato o con le frasi di rischio R, che sono utilizzate nella classificazione secondo la Direttiva Europea 67/548/CEE e successive modifiche o con le frasi o indicazioni di pericolo H che sono utilizzate nella classificazione secondo i criteri dell’Allegato I del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modificazioni (Regolamento CLP).
VALIDITA’
La valutazione dei rischi deve essere rielaborata in occasione di modifiche del processo lavorativo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
DESTINATARI
Tutte le aziende con almeno un lavoratore subordinato, parasubordinato, equiparato, volontario o soci lavoratori che svolgono delle attività in cui sono esposti a fattori ,o impiegano e detengono sostanze nell’ambito della loro attività , che posssono generare un rischio cancerogeno.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Il titolo IX capo II del D.Lgs.81/08 definisce come agente cancerogeno:
- una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
- una sostanza, miscela o procedimento menzionati all’Allegato XLII del D.Lgs. 81/08, nonché sostanza o miscela liberata nel corso di un processo e menzionata nello stesso allegato
SERVIZIO DI CONSULENZA
Offriamo un servizio professionale a supporto di tutte le aziende, i cui lavoratori possono essere esposti ad un rischio cancerogeno. Il servizio potrà essere svolto ON LINE a distanza o con sopralluogo presso il cliente. È compreso il supporto e consulenza telefonica per il periodo di stesura del DVR e la sua lettura , la redazione del DVR e il suo invio telematico