REVISIONE TRATTORI AGRICOLI E RIMORCHI AGRICOLI

Autore: Gianni Maragna

Gennaio 16, 2023

REVISIONE TRATTORI AGRICOLI E RIMORCHI AGRICOLI


In merito alla richiesta di delucidazioni circa l’obbligo dei proprietari di trattori agricoli immatricolati fino al 1983 di recarsi alla revisione, facciamo un excursus normativo in relazione alle  proroghe e alla mancanza di alcuni decreti attuativi che si trascinano dal 2019 ad oggi.

Con la norma del 2019 era prevista la revisione entro il 30 giugno 2021 per i veicoli immatricolati fino a dicembre 1983, poi entro il 2023 il Decreto interministeriale n. 80 del 28 febbraio 2019 porta a revisione tutti i trattori immatricolati fino a dicembre 2018.

Bucati i primi due appuntamenti definiti nell’allegato 1 dell’ormai famoso Decreto del 20 maggio 2015 che fissava al 31 dicembre 2017 la prima deadline per il termine di revisione dei trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973 e al 31 dicembre 2018 quella per i trattori agricoli immatricolati fino al 31 dicembre 1990, è stato emanato  un nuovo decreto interministeriale nel 2019  che rimescolava le carte .

Il ministero dei Trasporti e delle infrastrutture riduceva gli step da 5 a 4 (vedi caselle rosse della tabella), e spostava al 2021 la prima scadenza e completando il ciclo arrivando a regime a fine 2023 con il controllo quinquennale dei trattori immatricolati dopo il primo gennaio 2019.

La revisione dei trattori agricoli è una prassi obbligatoria per chi possiede un mezzo di questo genere: a prevederlo è il Codice della Strada.

Sul tema, però, c’è ancora molta confusione: ad oggi, manca infatti ancora un provvedimento attuativo sulla revisione delle macchine agricole che battezzi regole chiare e universali, tenuto conto anche e soprattutto della complessità del parco circolante.

I mezzi che devono per legge effettuare la revisione sono:

  • trattori agricoli
  • macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi
  • rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d’ingombro superano i 4 metri di lunghezza e 2 metri di larghezza.

La procedura deve essere effettuata nelle officine autorizzate per la revisione dei trattori agricoli. Il problema è proprio legato al fatto che per il momento queste ultime non sono ancora state individuate, né tantomeno sono state identificate officine mobili per la revisione a domicilio.

Pur non sussistendo ad oggi l’obbligo di attuazione della Revisione dei mezzi agricoli circolanti a causa di un vuoto legislativo, per quanto riguarda le modalità operative una revisione sensata e sostenibile è una revisione basata sul buon senso e settata in funzione delle morti bianche in agricoltura.

Quindi è logico pensare a una revisione che verifichi essenzialmente quegli aspetti su cui c’è evidenza statistica di infortuni gravi o peggio ancora di morti: in concreto, per gli aspetti di circolazione stradale è indispensabile verificare spazi di frenatura, usura gomme, gioco sterzo, dispositivi di illuminazione adeguati alla circolazione stradale; mentre per gli aspetti di sicurezza in campo, è prioritario verificare la presenza di ROPS “arco di protezione”, specchi retrovisori, giro faro , cinture di sicurezza, e le diverse protezioni delle parti in movimento (ventole, cardano , insonorizzazione dello scarico per ridurre il livello di rumore ecc.).

Riguardo eventuali altri ambiti di diagnosi o parti del trattore sui quali effettuare la revisione, il mio messaggio resta il seguente: pochi requisiti da controllare, ma ben mirati allo scopo di verificare la presenza e lo stato di efficienza di quegli elementi essenziali e vitali in grado di salvare la vita agli agricoltori. 

Pertanto in attesa di disposizioni specifiche per la revisione , al fine di non incorrere in sanzioni legate al Codice della strada ma soprattutto a carenza di sicurezza dei mezzi , con il ritiro temporaneo del libretto, si consiglia di  procedere come più volte suggerito alla messa a norma delle vecchie trattrici  ai fini della prevenzione infortuni (obbligatoria in base al Dlvo 81/08 anche per ditte individuali ai sensi dell’art 21 senza lavoratori dipendenti), così da non trovarsi impreparati all’eventuale entrata in vigore dell’obbligo della Revisione die mezzi agricoli o per l’eventuale vendita a privati di vecchie trattrici che devono essere a norma .

Per eventuali chiarimenti o informazioni gratuite potete contattarci ai  numeri  0425/590715 – 342 7507364 o inviare una mail a info@studioagm.eu

Autore: Gianni Maragna

Laureato in Scienze Forestali, iniziò il mio lavoro progettando percorsi naturalistici. Nel 1994 con l'avvento del D.Lgs. 626/94 inizio ad aprire un nuovo servizio grazie all'aiuto di altri amici che operano nel settore della prevenzione infortuni. Nel 1996 mi specializzo nel settore della certificazione di qualità con tesina di studio inerente al settore HACCP. Dal 2000 mi specializzò nel settore della Sicurezza nei Cantieri Edili, iniziando a ricoprire il ruolo di Coordinatore, inoltre nello stesso anno acquisisco la qualifica di tecnico della prevenzione incendi. Non accontentandomi mai, sempre nello stesso anno acquisisco la qualifica di tecnico competente in acustica e mi iscrivo al primo Master in Sicurezza sul Lavoro.

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