RASFF – Il sistema di allerta rapido per alimenti, mangimi e MOCA
Il Regolamento definisce – art. 50 – il RASFF come “un sistema di allarme, sotto forma di rete, per la notifica di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi.”
Alcuni Regolamenti successivi, del 2004 e del 2005, hanno esteso l’utilizzo del sistema anche ai rischi legati ai MOCA – Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti – e ai mangimi per animali.
I membri della rete che prendono parte al RASFF, chiamati anche punti di contatto, sono:
- la Commissione Europea, che gestisce il sistema
- gli Stati membri dell’UE
- l’Autorità europea per la sicurezza alimentare – EFSA
- l’Associazione europea di libero scambio – EFTA – formata da Stati che non sono membri dell’UE, ossia Norvegia, Svizzera, Islanda e Liechtenstein.
Grazie a questo sistema di allerta rapido, i punti di contatto che ne fanno parte possono comunicare e condividere in tempo reale le informazioni. Infatti, il RASFF è attivo 24 ore su 24 per garantire che le notifiche siano inviate e ricevute collettivamente, e in maniera efficiente.
I membri della rete scambiano queste comunicazioni tramite la piattaforma online iRASFF, a cui possono accedere per attivare o leggere le notifiche caricate da altri Paesi.
Il sistema di notifica RASFF viene attivato dalle autorità competenti in seguito all’accertamento, e in alcuni casi al sospetto, di una non conformità.
In base al rischio per la salute umana animale o ambientale, correlato alla non conformità, potranno essere attivate diverse tipologie di notifiche, descritte di seguito
Le notifiche di allerta vengono inviate quando un alimento, un mangime o un MOCA che rappresenta un grave rischio per la salute è sul mercato, e quando è necessaria un’azione rapida in un paese diverso da quello notificante.
I prodotti oggetto di una notifica di allerta devono essere ritirati o richiamati dal mercato nel minor tempo possibile, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) 178/2002.
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