Obbligo di esporre la lista ingredienti
Con il D.Lgs n. 231/2017 si disciplina l’applicazione e le sanzioni per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo Regolamento e alla Direttiva 2011/91/UE
Il Regolamento 1169/2011, all’art. 44 “‘Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati’ definisce le disposizioni per gli alimenti non preimballati(venduti sfusi e offerti in vendita al Consumatore finale e alle Collettività senza preimballaggio oppure imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta)
La ricetta non è più segreta, può essere segreta la preparazione, ma non gli ingredienti che, invece, devono essere chiari e comunicati ai clienti.
Un tempo per legge era sufficiente il cosiddetto «cartello unico degli ingredienti» dove non c’era bisogno di specificare quali sono gli specifici ingredienti per ciascun gusto (es gelateria), ma questi possono essere raggruppati in un’unica elencazione che distingua quanto meno le categorie di gelato (ad esempio: ingredienti dei gelati alle creme di latte, ingredienti dei gelati alla frutta e agli ortaggi, ingredienti dei gelati ai cereali, ingredienti dei semifreddi).
A partire dal 2011 invece, è obbligatorio per i prodotti di pasticceria, gelateria, gastronomia esporre il cartello degli ingredienti che non è più quello «unico».
Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l’elenco degli ingredienti può essere riportato per i singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente da tenere bene in vista, a disposizione dell’acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi.
Quindi per il trancio di pizza, per il panino, per il tramezzino al bar… vi è l’obbligo di fare pervenire ugualmente al Consumatore tutta una serie di informazioni mediante l’elenco degli ingredienti. Le informazioni devono essere fornite per iscritto nell’area di vendita degli alimenti su un supporto sempre disponibile e ben accessibile e visibile al cliente (libro degli ingredienti), piuttosto che sul menu. La procedura e le modalità di esposizione dovranno anche essere indicate nel Manuale di Autocontrollo aziendale
Per le pasticcerie, gelaterie e gastronomie non è più consentito esporre le indicazioni per gruppi omogenei con il cosiddetto «cartello unico degli ingredienti», ma gli ingredienti vanno indicati prodotto per prodotto.
Il cartello degli ingredienti deve inoltre indicare la presenza di eventuali sostanze o prodotti allergenici contenuti, come ad esempio il glutine ecc.. La normativa europea elenca i prodotti che provocano allergie e intolleranze.
Tali doveri d’informazione assolvono alla funzione, di offrire al consumatore notizie trasparenti in merito al contenuto e perciò alla effettiva qualità degli alimenti in vendita o a servizio. Tenuto conto che è proprio l’elenco degli ingredienti a rappresentare, più di altre notizie, la “carta d’identità” del prodotto.
È necessario che tutte le aziende della filiera siano in regola con le disposizioni elencate come ad es.:
- L’obbligo di indicazione degli allergeni sul menù per i prodotti somministrati;
- L’apposizione del cartello recante l’indicazione di tutti gli ingredienti per i prodotti di gastronomia, gelateria, pasticceria e panetteria (l’obbligo di indicazione degli allergeni deve avvenire per ogni singolo prodotto);
- L’indicazione del decongelato sui prodotti.
Si dovrà aggiornare il “libro degli ingredienti” ogni qualvolta intervenga una loro variazione.
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