Con il DM del 11 febbraio 2021 si recepisce due direttive [direttiva (UE) 2019/130 e direttiva (UE) 2019/983 ] sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione a sostanze cancerogene o mutageni durante il lavoro
Questo nuovo decreto impatta su numerosi settori e attività, dal manifatturiero (chimica, farmaceutica, raffinazione, recupero oli, aerospaziale, impianti di produzione di conglomerato bituminoso) all’artigianato (edilizia, officine per la riparazione di autoveicoli, lavorazione metalli, sanità ecc.).
Il provvedimento sostituisce gli Allegati XLII e XLIII al decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalle predette direttive che modificano a loro volta la direttiva (CE) 2004/37.
Nell’allegato XLII vengono inseriti i seguenti punti:
6. Lavori comportanti l’esposizione a polvere di silice cristallina respirabile, generata da un procedimento di lavorazione. (voce introdotta dal D.Lgs. 44/2020)
7. Lavori comportanti penetrazione cutanea di oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore.
8. Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel. In particolare al chiuso o in ambienti semi interrati o dalla ventilazione limitata come cave, cantieri con elevata circolazione di mezzi, lavori stradali, lavori con macchine movimento terra, lavori in galleria, attività portuali, ferroviarie, interportuali e in generale ove sono utilizzati carrelli elevatori diesel.
Sono state intordotte delle nuove modifiche all’Allegato XLIII che riporta i valori limite delle sostanze cancerogene. Queste modifiche determinano la necessità di rivalutare il livello di esposizione per verificare se sono conformi ai nuovi valori indicati. Per le sostanze inserite ex novo, risulta opportuno, se già non è stato fatto usando i valori in letteratura, eseguire le misure.
L’allegato, prima, riportava i valori di esposizione di:
- Benzene, che mantiene i valori precedenti
- Cloruro di vinile monomero, che passa da 7,7 mg/mc a 2,6 mg/mc
- Polveri di legno, che ora, però, passano da 5 mg/mc a 2 mg/mc
Il datore di lavoro, dovrà aggiornare la valutazione del rischio “cancerogeno” (art. 236 del Dlgs 81/08)
L’adeguamento delle misure di sicurezza al nuovo quadro normativo comporta la necessità di rielaborare il documento di valutazione dei rischi nel termine di 30 giorni decorrenti dal 15° giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di aggiornamento del DVR può essere punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro in caso di accertata ciolazione dell’art. 236, comma , ovvero con ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro, in caso di violazione all’art. 29 del T.U.
0 commenti