Il Corso ottempera al requisito obbligatorio (Artt. 36 e 37 T.U. 81/08) per il quale tutti i lavoratori devono ricevere una formazione ed informazione sufficiente ed adeguata in materia di Sicurezza sul Lavoro. Questa formazione è in aggiunta al corso lavoratori, per tutti coloro che sono soggetti a tale rischio.
L’obiettivo del percorso formativo è l’incremento delle conoscenze relative ai rischi di natura ergonomica, con particolare riferimento ai rischi derivanti da movimenti ripetuti svolti durante l’attività lavorativa. Nel corso verranno fornite anche delle nozioni relative alle modalità di valutazione proprie di questo rischio ( metodo OCRA) e all’applicazione delle misure di prevenzione e protezione da applicare.
PROGRAMMA
Introduzione e Riferimenti Normativi
Il quadro normativo: la normativa di riferimento, il D.Lgs 81/08, la norma UNI EN 1005, la norma ISO 11228-3
Individuazione delle caratteristiche di un compito ripetitivo. La patogenesi delle malattie da Sovraccarico Biomeccanico degli arti superiori
L’organizzazione della giornata lavorativa. Tempo netto di lavoro ripetitivo, tempo di lavoro non ripetitivo, pause interne al ciclo e attività assimilabili come recupero.
Definizione delle azioni tecniche. Le azioni statiche. Le azioni tecniche non convenzionali.
Le posture incongrue come fattore di rischio. Le posture incongrue della Spalla, del Gomito, del Polso e della Mano. Individuazione delle posture incongrue.
Misure di prevenzione e organizzative
Verifiche di apprendimento
DURATA
La durata prevista 4 ore in aula.
DESTINATARI
Il Corso rischi da movimenti ripetitivi e valutazione OCRA, si propone di dare le basi informative e gli strumenti operativi al fine di formare gli addetti esposti a questa precisa tipologia di rischio, o formare chiunque voglia approfondire questa specifica tematica.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Il Titolo VI del D. Lgs. 81/2008, anche se non direttamente, menziona le operazioni che comportano dei movimenti ripetitivi degli arti superiori.
Tali attività fanno parte delle voci “… sollevare, deporre, […], spostare un carico”, che vengono citate nell’art. 167 del D. Lgs. 81/2008.
Negli articoli 167-170, invece, vengono introdotti il campo di applicazione, gli obblighi e le sanzioni a carico del datore di lavoro e le questioni relative a informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.
Nell’Allegato XXXIII del D. Lgs. 81/08 sono elencati tutti i principi tecnici ai quali bisogna fare riferimento durante le fasi di progettazione e di gestione delle attività che implicano la presenza di rischi da movimenti ripetitivi
PRE REQUISITI MINIMI DEI DISCENTI
Maggiore età. Conoscenza della lingua italiana (lettura, comprensione, comunicazione).
Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi verranno realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza dì un mediatore interculturale o di un traduttore.
VERIFICA APPRENDIMENTO
Alla fine del corso verrà effettuato un Test di verifica dell’apprendimento:
Test di verifica con domande a risposta multipla
. Per superarlo, è necessario rispondere correttamente ad almeno il 70% delle domande, in caso contrario è obbligatorio rivedere i moduli in cui si trattano le domande alle quali sono state date risposte errate e quindi effettuare nuovamente il test finale.
DOCENTI
Docenti qualificati con esperienza e relative abilitazioni. I docenti sono in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6/3/13 relativo alla qualifica del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
ATTESTATI DI FORMAZIONE
Per ogni partecipante al corso “RISCHIO MOVIMENTI RIPETITIVI ” che abbia frequentato il 90% delle ore di formazione previste e superata la verifica finale di apprendimento, verrà rilasciato un attestato di frequenza
Per ogni partecipante sarà rilasciato un Attestato emesso in collaborazione con un Ente Paritetico; previa la frequenza del discente e il superamento del test finale come stabilito dall’artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/08, e dell’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 n. 221
L’attestato ha validità 5 anni alla scadenza occorrerà effettuare un corso di 4 ore di aggiornamento