Calcolo delle probabilità di Fulminazione CEI 62305-2

Tempi di Consegna

10 giorni

Validità

5 anni

Obbligatorio?
Destinatario
Tutte le aziende soggette che rientrano nell'applicazione del Capo III del Titolo III del D.Lgs. 81/2008 dedicato agli “Impianti ed apparecchiature elettriche”. In particolare, l’art. 80 del D.Lgs. 81/08- CEI 62305-2
Validità (anni)
5
N/D
Prezzo con sopralluogo in Azienda
Prezzo Online
In Outsourcing?
* Prezzi variabili in relazione all'attività e alla dimensione aziendale. Su richiesta verrà inviato un modulo/checklist dove inserire i dati e le informazioni necessarie a predisporre un preventivo dedicato.

CONSULENZA PER LA VALUTAZIONE RISCHI FULMINAZIONE

OBBIETTIVI

AGM fornisce alle aziende la consulenza per la valutazione del Rischio di fulminazione ai sensi  della CEI 62305

D.Lgs.81/08 sono l’art. 28 e l’art. 84. L’art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) impone al Datore di Lavoro di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compreso dunque il rischio dovuto al fulmine e l’art. 84 (Protezione dai fulmini), corretto dal D.Lgs.106/09, recita: “il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini secondo le norme tecniche”. Riguardo a queste ultime, la serie di norme CEI EN 62305/1-4 ha sostituito i documenti normativi CEI 81-1, CEI 81-4, CEI 81-8 e rappresentano pertanto il riferimento per eseguire la Valutazione del rischio di fulminazione.

MODALITÀ

Per l’effettuazione della valutazione dei rischi da fulminazione, il servizio prevede l’esecuzione dei necessari sopralluoghi presso le strutture produttive aziendali, finalizzati all’acquisizione dei dati richiesti per i calcoli previsti dalle suddette norme tecniche. Tale documento, obbligatorio per legge, serve per verificare la necessità o meno di dotare un edificio di un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, in base ad un calcolo probabilistico che tiene conto:

  • delle caratteristiche della struttura, degli impianti, delle linee entranti e delle apparecchiature presenti;
  • delle caratteristiche degli edifici circostanti e del terreno in cui è collocato l’edificio;
  • appunto, della densità di fulmini Ng della zona.

Per la procedura da seguire si fa riferimento alla norma tecnica CEI EN 62305-2. Se, a seguito di tale valutazione, risulta che il rischio da fulminazione sia inferiore al rischio tollerabile ammesso, non sono necessarie particolari protezioni (impianto autoprotetto).

DESTINATARI

Ogni impresa, soggetta all’applicazione del Dlvo 81/08 e smi

VALIDITA’

Per gli edifici esistenti, per i quali la valutazione del rischio di fulminazione era già stata effettuata precedentemente in base alle norme tecniche precedentemente in vigore, il datore di lavoro dovrà effettuare nuovamente la valutazione in conformità alla norma CEI EN 62305 – 2 e se necessario dovrà individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma CEI EN 62305-2 stessa.

La norma CEI EN IEC 62858, introduce la necessità di aggiornare tali valori almeno ogni 5 anni, per garantirne l’adeguamento nel tempo rispetto al mutamento delle condizioni climatiche.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

CEI EN 62305-2

Nuova norma CEI EN IEC 62858

D.Lgs 81/08  artt 28 , 80, 84

SERVIZIO DI CONSULENZA

AGM offre alle aziende la consulenza per la Valutazione del Rischio Fulminazione

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