Per quanto riguarda la data del DVR, l’art. 28 comma 1 del D.Lgs 81/08 afferma che essa può essere certa o attestata, il che significa che il datore di lavoro può scegliere se far sottoscrivere il DVR da tutti i soggetti che hanno collaborato alla sua stesura: datore di lavoro, professionista che lo ha redatto se diverso dal RSPP, RSPP, Medico Competente se nominato e RLS se presente; se quest’ultima figura non è presente in azienda si consiglia comunque di far sottoscrivere il DVR da qualche lavoratore che era presente quando è stato redatto il documento. La seconda possibilità è quella di attestare la data attraverso un atto ufficiale come ad esempio l’apposizione presso un ufficio postale del timbro direttamente sul documento di valutazione dei rischi avente corpo unico.