ASSUNZIONE INCARICO DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE CSP E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CSE
OBBIETTIVI
AGM offre tutta la propria competenza e professionalità in materia, avvalendosi di professionisti con le idonee caratteristiche per l’assunzione dell’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione CSP e in fase di Esecuzione CSE.
La figura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione CSP e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE è istituita nei Cantieri temporanei o mobili, ove c’è la presenza di più Ditte esecutrici in ambito cantieristico, stradale o ferroviario.
MODALITÀ
Nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione deve essere nominato, ed è un’obbligo con RESPONSABILITA’ PENALE il capo al Committente o dal Responsabile dei Lavori, nominato dal Committente stesso.
Tale obbligo, di nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (CSP / CSE), sussiste anche nel caso in cui, internamente al cantiere, insistano più di una ditta esecutrice nella realizzazione dell’opera e comunque, nel caso di più imprese affidatarie, il Committente o il Responsabile dei lavori hanno l’obbligo di comunicarne il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione nominato alle Ditte affidatarie o subappaltatrici.
METODOLOGIA:
L’articolo 91 del D.Lgs. 81/08 indica gli obblighi, i compiti, i ruoli e le responsabilità in capo al Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), circa l’incarico CSP e l’incarico CSE con le relative mansioni e funzioni, cui è chiamato ad operare.
Gli obblighi del CSP CSE in materia di consulenza cantieri e le attività sono contemplate dall’art. 91. (Obblighi del Coordinatore per la Progettazione CSP) sono i seguenti durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il Coordinatore per la Progettazione CSP:
redige il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all’Articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’Allegato XV;
predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’Allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n°380 (interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti)”.Il fascicolo di cui al punto b) è un attività che il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione CSP deve predisporre relativamente al cantiere e inerente le caratteristiche dell’opera da realizzarsi.
DESTINATARI
Tra i vari obblighi a cui sono sottoposti il committente o il responsabile dei lavori, risulta la nomina, in determinati casi, del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori (CSE), e/o in fase di Progettazione (CSP).
La nomina del coordinatore è obbligatoria per tutti i cantieri in cui vi sia la presenza, anche non contemporanea, di più imprese.
In tale situazione di più imprese, la nomina del CSP deve avvenire contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione e la nomina del CSE deve avvenire prima dell’affidamento dei lavori.
VALIDITA’
L’incarico è valido per il periodo di durata del cantiere.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Gli obblighi di nomina della figura del Coordinatore della Sicurezza CSP CSE sono definiti ed identificati nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUS) di cui all’art. 89 – 90 e 91, in apertura del “Titolo IV Cantieri temporanei o mobili – Capo I° misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”.
SERVIZIO DI CONSULENZA
AGM dispone di diversi Professionisti che possono essere nominati e ricoprire il ruolo sia di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione CSP, che il ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori CSE.