Il Datore di Lavoro, purché in possesso dei normali requisiti previsti, può assumere in proprio l’incarico di RSPP nei seguenti casi:
- aziende artigiane e industriali: fino a 30 addetti (escluse le aziende a rischio di incidente rilevante);
- aziende agricole e zootecniche: fino a 30 addetti;
- aziende della pesca: fino a 20 addetti;
- altre aziende: fino a 200 addetti.