La normativa di riferimento per i volontari ex L. 266/ 1991 è il D.Lgs 81/08 art. 3 comma 12-bis: a) Se il volontario svolge le proprie attività per la sua associazione (senza dipendenti o altri lavoratori equiparati), egli viene paragonato ad un lavoratore autonomo (art. 21: attrezzatura a norma, idonei DPI, tessera riconoscimento), e il presidente dell’associazione non ha obblighi specifici per quanto riguarda il D.Lgs 81/08. Se le attrezzature o i DPI sono di proprietà della associazione, il presidente ha la responsabilità di verificare che siano conformi alle norme (art 23 obblighi dei fornitori); se il volontario utilizza attrezzature di sua proprietà ha la responsabilità di utilizzare attrezzature e DPI a norma (art. 21 obblighi del lavoratore autonomo). La formazione in materia di sicurezza sul lavoro non rientra fra gli obblighi indicati dall’art. 21, tuttavia si consiglia che l’Associazione promuova nei confronti dei propri associati iniziative formativa atte a garantire l’apprendimento delle principali conoscenze in materia e di favorire il conseguente comportamento sicuro. b) Se l’attività del volontario viene esercitata all’interno di una impresa dove c’è un Datore di Lavoro (anche un’altra associazione con dipendenti), questi è tenuto a informare il volontario sui rischi della propria impresa e valutare i rischi interferenziali (redazione del DUVRI)