È obbligatoria l’abilitazione per la conduzione delle attrezzature secondo il Dlvo 81/08?

L’Accordo Stato-Regioni sull’uso delle attrezzature del 22 febbraio 2012 è entrato in vigore il 12 marzo 2013. Queste sono le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori:

  1. piattaforme di lavoro mobili elevabili;
  2. gru a torre;
  3. gru mobile;
  4. gru per autocarro;
  5. carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico; carrelli industriali semoventi; carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi);
  6. trattori agricoli o forestali;
  7. macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli);
  8. pompa per calcestruzzo.

Tuttavia la normativa stabilisce altri obblighi di formazione ed addestramento in relazione alla tipologia di attrezzature :

L’art. 73 del D.Lgs. 81/08 stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di fornire un’informazione, una formazione e un addestramento ai lavoratori che siano adeguati alla tipologia di attrezzature di lavoro che utilizzano.

L’art. 71 indica infatti che qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto informazione, formazione ed addestramento adeguati.

L’art. 37 prevede che l’addestramento venga effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. Il datore di lavoro deve provvedere a informare, formare e addestrare il personale che si appresta a svolgere un lavoro che, per sua natura, presenta dei rischi specifici o particolari. Sarà sua cura organizzare una formazione adeguata in relazione ai rischi valutati nella sua attività, alle sue conoscenze e a quelle dei lavoratori.