Si definisce “lavoratore isolato” quando opera da solo cioè senza una sorveglianza, un’interazione diretta o la presenza ravvicinata di altri soggetti. Il D.Lgs 81/08 indica le situazioni in cui non è possibile il lavoro solitario: si tratta dei lavori in siti confinati, le operazioni di montaggio e smontaggio delle armature, alcuni impieghi di scale. Oltre a tali divieti espliciti, non dovrebbero essere effettuati i lavori ad alto rischio, i lavori in prossimità di conduttori con apparecchiature in tensione, i lavori edili o agricoli a rischio (scavi, lavori in altezza, taglio piante, etc), le attività dove sono presenti materiali o sostanze chimiche pericolose. In tutti gli altri casi il datore di lavoro deve fare una attenta analisi dei rischi e consentire il lavoro isolato solo per lavorazioni “non rischiose”. Oltre alla formazione, alla sorveglianza sanitaria e alla gestione delle emergenze (kit di auto soccorso) il datore di lavoro dovrà garantire l’attivazione di un “sistema di comunicazione/allarme” in modo che ci sia sempre la possibilità di un controllo/interazione, ad esempio: accessi periodici diretti, contatti regolari a distanza (telefono, radio, videocamere, e-mail) invio periodico di segnali dal lavoratore al centro di riferimento con relativi allarmi automatici in caso di mancata ricezione, segnali di allarme manuali o automatici (dispositivi uomo-presente, sensori di movimento/posizione), segali che attestino il completamento di un compito o il ritorno del lavoratore alla “base”.