Cosa fare quando c’è un lavoratore “isolato” cioè un lavoratore che si trova ad operare da solo?

Si definisce “lavoratore isolato” quando opera da solo cioè senza  una sorveglianza, un’interazione diretta o la presenza ravvicinata di altri soggetti. Il D.Lgs 81/08 indica le situazioni in cui non è possibile il lavoro solitario: si tratta  dei lavori in siti confinati, le operazioni di montaggio e smontaggio delle armature, alcuni impieghi di scale. Oltre a tali divieti espliciti,  non dovrebbero essere effettuati  i lavori ad alto rischio, i lavori in prossimità di conduttori con apparecchiature in tensione,  i lavori edili o agricoli a rischio (scavi, lavori in altezza, taglio piante, etc), le attività dove sono presenti  materiali o sostanze chimiche pericolose. In tutti gli altri casi  il datore di lavoro deve fare una attenta analisi dei rischi e consentire il lavoro isolato solo per lavorazioni “non rischiose”. Oltre alla formazione, alla sorveglianza sanitaria e alla gestione delle emergenze (kit di auto soccorso) il datore di  lavoro dovrà garantire l’attivazione di un “sistema di comunicazione/allarme” in modo che ci sia sempre la possibilità di un controllo/interazione, ad esempio: accessi periodici diretti, contatti regolari a distanza (telefono, radio, videocamere, e-mail) invio periodico di segnali dal lavoratore al centro di riferimento con relativi allarmi automatici in caso di mancata ricezione, segnali di allarme manuali o automatici (dispositivi uomo-presente,  sensori di movimento/posizione), segali che attestino il completamento di un compito o il ritorno del lavoratore  alla “base”.