Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è la persona eletta o designata per rappresentare i Lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Il Rappresentante è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. L’RLS ha il compito di relazionarsi, per conto dei lavoratori, con il Datore di Lavoro, l’RSPP e il Medico Competente (se presente), riguardo alla tutela e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. L’RLS è consultato sulla designazione del responsabile e di eventuali addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione e nell’organizzazione della formazione. Per svolgere il suo ruolo, l’RLS deve frequentare un corso di formazione di 32 ore, il cui costo è a carico del datore di lavoro. Il ruolo di RLS è incompatibile con quelli di RSPP e ASPP.