L’art. 2 comma 1 lett.d ) del D.lgs. 81/08 individua il Dirigente come la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
Con il termine “Dirigente” per quanto riguarda la Sicurezza sul lavoro non indica una vera e propria qualifica formale, ma una “funzione“, infatti, in maniera analoga al preposto, ai sensi del principio di effettività sancito dall’articolo 299 del D.lgs 81/08, viene considerato Dirigente ai fini della sicurezza anche l’individuo che pur essendo sprovvisto di regolare nomina si fa carico dello svolgimento dei compiti di garante organizzativo della sicurezza del lavoro in virtù delle competenze e delle conoscenze di cui è in possesso, in questo caso parliamo di Dirigente di fatto.